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RISTORAZIONE COLLETTIVA
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Ambito di applicazione | Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 68 della L.R.06/2010 non sono soggette alla programmazione regionale e comunale le seguenti attività di somministrazione: a) esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari; l'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento; non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia; b) esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici; c) mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; d) attività svolta al domicilio del consumatore; e) attività svolte in forma temporanea; f) attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine; g) attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili. |
| Definizioni | SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE: vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati; gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione; tali esercizi possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari) e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità;
SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: l’area destinata all’accesso e alla permanenza del pubblico, quella occupata da banchi, retro banchi, scaffalature e vetrine contenenti prodotti esposti al pubblico; comprende sia le aree interne che quelle esterne al locale;
SUPERFICIE APERTA AL PUBBLICO: l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;
ATTREZZATURE DI SOMMINISTRAZIONE: tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali, ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;
ATTIVITA’ ACCESSORIE: l'autorizzazione alla somministrazione abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti. |
| Requisiti | Gli articoli 65 e 66 della Legge Regionale 6/2010 stabiliscono i requisiti soggettivi morali e professionali richiesti per l’esercizio dell’attività. I locali devono rispettare le norme in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, sulla prevenzione incendi, sulla sicurezza e i criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564. |
| Procedura | PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Presentazione della SCIA allo Sportello unico per le attività produttive comunale (SUAP) o, nel caso in cui la SCIA sia contestuale alla Comunicazione unica, presentazione direttamente presso il Registro Imprese della Camera di Commercio (CCIAA). A seguito del rilascio della ricevuta telematica da parte dello SUAP o della CCIAA, si può avviare immediatamente l’attività o l’intervento di modifica. Copia della ricevuta deve essere mantenuta presso l’esercizio di somministrazione.
Secondo quanto disposto dall’articolo 38 comma 3 lettera f) del D.L. 112/2008 (convertito in L.133/2008) e dell’articolo 5 comma 7 del D.P.R. 160/2010, la ricevuta rilasciata dal SUAP costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso degli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell’amministrazione. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della Segnalazione, senza che siano intervenute richieste di integrazione documentale o motivi ostativi all’accoglimento della pratica, ai sensi della normativa vigente, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta equivale a provvedimento di accoglimento dell’istanza. |
| Modulistica e Allegati | La Regione Lombardia con la D.D.G. 18 marzo 2011 n.2481 (pubblicata sul BURL S.O. n.12 del 22 marzo 2011) ha approvato i nuovi schemi di dichiarazione e relativi allegati in attuazione della L.R. 2 febbraio 2007 n.1, art.5 e della disciplina SCIA di cui al D.L. 31 maggio 2010. - MODELLO A - Segnalazione Certificata Inizio/Modifica Attività (SCIA); - MODELLO B - Segnalazione Certificata di Subingresso / Cessazione / Sospensione e Ripresa / Cambiamento ragione sociale di attività produttiva; - SCHEDA 1 - Attività di vendita ex art.7 D.lgs. 114/98, forme speciali di vendita ex artt. da 16 a 21 D.lgs. 114/98, somministrazione ex art.68 comma 4 L.R. 06/2010; - SCHEDA 2 - Requisiti morali e professionali per le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande; - PROCURA SPECIALE ai sensi dell’art.1392 c.c. - Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della SCIA.
La SCIA dovrà essere corredata da una serie di allegati, diversi a seconda della tipologia di attività e di intervento: - copia del documento d’identità di tutti i soggetti che sottoscrivono la SCIA (o la procura speciale); - planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 (con l’indicazione per ogni locale di destinazione d’uso, superficie, altezze e operazioni che vi si svolgono); - copia atto di cessione o dichiarazione notarile (in caso di subingresso o variazioni societarie). |
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Riferimenti di Legge | Legge Regionale 2 febbraio 2010, n.6 | | Legge 25 agosto 1991, n.287 | | Decreto Ministeriale 7 dicembre 1992, n.564 | | Circolare D.G. Commercio, fiere e mercati Regione Lombardia 30 luglio 2004, n.31 | | Circolare D.G. Commercio, fiere e mercati Regione Lombardia 4 aprile 2005, n.17 | | Deliberazione Giunta Regionale 23 gennaio 2008, n.8/6495 | | Nota esplicativa D.G. Commercio, fiere e mercati Regione Lombardia 2 aprile 2010, prot.3847 | | Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2010, n.9/1062 | | |
Allegati |  | S.C.I.A. Modello A | Segnalazione Certificata Inizio/Modifica Attività |  | S.C.I.A. Modello B | Segnalazione Certificata di Subingresso / Cessazione / Sospensione e Ripresa / Cambiamento ragione sociale di Attività Produttiva |  | S.C.I.A. Procura Speciale | Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della SCIA - Procura ai sensi dell'art.1392 c.c. |  | S.C.I.A. Scheda 1 | Scheda 1 - Attività di vendita ex art.7 D.lgs.114/98, forme speciali di vendita ex artt. da 16 a 21 del D.lgs.114/98 e somministrazione ex art.68 comma 4 L.R.06/2010 |  | S.C.I.A. Scheda 2 | Requisiti morali e professionali per le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande |
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