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ESTETISTI
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Tipo di procedimento | Procedimento Automatizzato [art.5 DPR 160/2010] |
| Definizioni | ATTIVITA’ DI ESTETISTA: comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione di inestetismi presenti. Tale attività comprende la pulizia ed il trattamento estetico del viso, la depilazione a caldo e a freddo, il massaggio e il trattamento per soli scopi estetici del viso e del corpo, il trucco, il manicure e pedicure estetico. L’attività può essere svolta sia con l’attuazione di tecniche manuali, sia con l’utilizzazione di apparecchi elettromedicali, di cui all’elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e con l’applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive CEE ed alla Legge 11 ottobre 1986, n. 713.
PRODOTTI COSMETICI: sostanze e preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie …) allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato. Tali prodotti non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche. Gli esercizi di estetista possono vendere prodotti cosmetici, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. L’esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non occupino una superficie superiore al 10% di quella destinata all’attività.
ATTIVITA’ ESCLUSE: sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. È vietata all’estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione. È vietata parimenti ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario. |
| Procedura | PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Presentazione della SCIA allo Sportello unico per le attività produttive comunale (SUAP) o, nel caso in cui la SCIA sia contestuale alla Comunicazione unica, presentazione direttamente presso il Registro Imprese della Camera di Commercio (CCIAA). A seguito del rilascio della ricevuta telematica da parte dello SUAP o della CCIAA, si può avviare immediatamente l’attività.
Secondo quanto disposto dall’articolo 38 comma 3 lettera f) del D.L. 112/2008 (convertito in L.133/2008) e dell’articolo 5 comma 7 del D.P.R. 160/2010, la ricevuta rilasciata dal SUAP costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso degli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell’amministrazione. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della Segnalazione, senza che siano intervenute richieste di integrazione documentale o motivi ostativi all’accoglimento della pratica, ai sensi della normativa vigente, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta equivale a provvedimento di accoglimento dell’istanza. |
| Modulistica e Allegati | La Regione Lombardia con la D.D.G. 18 marzo 2011 n.2481 (pubblicata sul BURL S.O. n.12 del 22 marzo 2011) ha approvato i nuovi schemi di dichiarazione e relativi allegati in attuazione della L.R. 2 febbraio 2007 n.1, art.5 e della disciplina SCIA di cui al D.L. 31 maggio 2010. - MODELLO A - Segnalazione Certificata Inizio/Modifica Attività (SCIA); - MODELLO B - Segnalazione Certificata di Subingresso / Cessazione / Sospensione e Ripresa / Cambiamento ragione sociale di attività produttiva; - SCHEDA 3 - Requisiti professionali per attività di servizi alla persona; - PROCURA SPECIALE ai sensi dell’art.1392 c.c. - Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della SCIA.
La SCIA dovrà essere corredata da una serie di allegati, diversi a seconda della tipologia di attività e di intervento: - copia del documento d’identità di tutti i soggetti che sottoscrivono la SCIA (o la procura speciale); - planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 (con l’indicazione per ogni locale di destinazione d’uso, superficie, altezze e operazioni che vi si svolgono); - copia atto di cessione o dichiarazione notarile (in caso di subingresso o variazioni societarie). |
| Codici ATECO 2007 | 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza |
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Allegati |  | S.C.I.A. Modello A | Segnalazione Certificata Inizio/Modifica Attività |  | S.C.I.A. Modello B | Segnalazione Certificata di Subingresso / Cessazione / Sospensione e Ripresa / Cambiamento ragione sociale di Attività Produttiva |  | S.C.I.A. Procura Speciale | Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della SCIA - Procura ai sensi dell'art.1392 c.c. |  | S.C.I.A. Scheda 3 | Requisiti professionali per attività di servizi alla persona |
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